E' opportuno informare che è entrato in vigore, l'11 gennaio 2010, il nuovo Regolamento EMAS (Reg. CE n.1221/2009 − cosiddetto "EMAS III") divenendo immediatamente obbligatorio ed applicabile negli Stati Membri e sostituendo tutti gli atti normativi precedenti in materia.
Il nuovo Regolamento rafforza il legame operativo con la norma ISO 14001, amplificandone i vantaggi nel campo della gestione delle problematiche ambientali di un'organizzazione pubblica (e privata) e creando, contemporaneamente, le condizioni per l'implementazione di un modello organizzativo maggiormente coerente con le indicazioni espresse nel D.Lgs. n. 231/013 per i soggetti obbligati.
La Pubblica Amministrazione, soprattutto di piccole dimensioni (con meno di 10.000 ab.), rappresenta certamente il soggetto maggiormente interessato dai vantaggi diretti e indiretti, e dalle nuove opportunità introdotte dal nuovo Regolamento comunitario EMAS III (punto debole del precedente Regolamento, che non aveva riscontrato molta diffusione fra le organizzazioni di piccole dimensioni).
Attraverso alcuni punti vengono mostrate le principali novità introdotte da questo Regolamento:
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estensione geografica
del campo di applicazione dell'EMAS al di fuori dei confini dell'UE (a tal proposito prossimamente dovrebbero uscire le linee guida "EMAS GLOBAL");
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durata della registrazione e frequenza delle verifiche
per le piccole organizzazioni. L'Art. 7 prevede che tali organizzazioni possano richiedere all'organismo competente di prolungare la durata della registrazione fino a quattro anni e la frequenza annua delle sorveglianze fino a due anni, purché il verificatore confermi che sono state rispettate le seguenti condizioni: non esistono rischi ambientali significativi; l'organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali; l'organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale;
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introduzione di reference documents,
documenti che descrivono le migliori pratiche per la gestione ambientale, ovvero i modi più efficaci con cui un'organizzazione di un certo settore può applicare il sistema di gestione, che siano in grado di produrre le "migliori prestazioni ambientali in determinate condizioni economiche e tecniche", nonché gli indicatori specifici che meglio misurano tali prestazioni nel settore. Il loro utilizzo non è obbligatorio ma, se disponibili, le organizzazioni devono almeno tener conto di quanto da essi riportato;
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fra i requisiti minimi,
per il mantenimento della registrazione, l'accertamento del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, che in questo modo assurge a vero e proprio requisito che deve essere rendicontato, attraverso l'uso di un set di indicatori predefiniti, relativi alle prestazioni ambientali. I cosiddetti core indicators riguardano sei tematiche ambientali (efficienza energetica, efficienza dei materiali, acqua, rifiuti, biodiversità ed emissioni) e sono applicabili a tutte le tipologie di organizzazione, con l'obiettivo di consentire il confronto fra prestazioni, anche di organizzazioni appartenenti a settori diversi;
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agevolazione del completamento del percorso EMAS,
poggiandolo su altre forme di certificazione "intermedie", o alimentandolo attraverso forme di cooperazione e networking. Il Regolamento invita infatti gli Stati Membri a proporre alle organizzazioni un approccio "per fasi" (Art. 37) e avvia un'interessante procedura di riconoscimento da parte della Commissione Europea, su proposta degli stessi Stati Membri, di "altri" sistemi di gestione ambientale come conformi, in tutto o in parte, ai requisiti dell'EMAS (Art. 45).
Nota:
3Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n°300.
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